Il decreto del Ministro della Salute dell'1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all'art. 2, comma 2, che "ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall'Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie".
Alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni, la condizione di emigrato di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve piu' essere attestata dall'Autorita' consolare poiche' piu' semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.
La condizione di emigrato dovra’ essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica:
A - di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche' di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B - di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all'estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
A - di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonche' di risiedere all'estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.
oppure
B - di essere nato all'estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), di risiedere attualmente all'estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Il possesso dei requisiti di legge NON DEVE PIU’ ESSERE ATTESTATO DALL’AUTORITA’ CONSOLARE, perche’ AUTOCERTIFICABILE dal cittadino.
Il cittadino residente all’estero, che si reca temporaneamente in Italia, NON DEVE pertanto PIU’richiedere all’Ufficio consolare l’attestazione sanitaria per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti a titolo gratuito.
Tale procedura (peraltro in linea con la disciplina vigente in materia di documentazione amministrativa) e’ stata concordata con il Ministero della Salute, nel primario interesse del cittadino, cui viene evitata dunque un’inutile incombenza.
Per agevolare il connazionale nella compilazione dell’autocertificazione, e’ stato predisposto da questa Ambasciata un facsimile bilingue (www.ambwellington.esteri.it. Modulistica-Certificati) che l’interessato consegnera’ personalmente (compilato e firmato) alla competente ASL in Italia, in caso di rientro temporaneo.